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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

RIFERIMENTO NORMATIVO 

Articolo 186 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada 

Titolo V – Norme di comportamento 

Descrizione della norma

L’art. 186 del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di bevande alcoliche. 

In concreto, non è consentito mettersi alla guida qualora, a seguito di accertamento strumentale, venga riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. 

La norma disciplina le conseguenze sanzionatorie graduando la risposta dell’ordinamento – amministrativa o penale – in funzione del livello di alcool accertato. 

Le sanzioni possono comprendere: 

  • ammende pecuniarie; 

  • arresto (nelle ipotesi penalmente rilevanti); 

  • sospensione o revoca della patente; 

  • misure accessorie, tra cui la confisca del veicolo nei casi più gravi. 

        Ratio della norma

        L’art. 186 tutela l’interesse pubblico primario alla sicurezza della circolazione. 

        La guida in stato di ebbrezza rappresenta una delle principali cause di incidenti con conseguenze gravi per persone e cose. La disciplina persegue: 

        ✔️ prevenzione – dissuadere comportamenti pericolosi; 

        ✔️ graduazione delle sanzioni – proporzionare la risposta alla gravità del rischio; 

        ✔️ tutela dei terzi – proteggere pedoni, passeggeri e altri utenti della strada; 

        ✔️ salvaguardia dell’incolumità collettiva. 

        La differenziazione delle soglie alcolemiche consente di calibrare l’intervento sanzionatorio in modo coerente con il principio di proporzionalità. 

        Note pratiche di applicazione

        1. La misurazione del tasso alcolemico avviene mediante etilometro omologato o accertamenti clinici. 
        2. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi più grave. 
        3. In caso di incidente con lesioni o decesso, si applicano aggravanti specifiche e possono trovare applicazione ulteriori disposizioni del codice penale. 

        Soggetti e livelli di alcol

        🔹 Tra 0,5 e 0,8 g/l 

        → Il comportamento costituisce illecito amministrativo con sanzioni pecuniarie e accessorie (decurtazione punti e sospensione patente). 

        🔹 Tra 0,8 e 1,5 g/l 

        → Configura reato penale con ammenda e possibile arresto. 

        🔹 Oltre 1,5 g/l 

        → È prevista la forma più grave del reato, con ammenda più elevata, arresto e possibile confisca del veicolo (se di proprietà del conducente). 

        Conducenti a “Tolleranza Zero”

        RIFERIMENTI NORMATIVI

        Art. 186-bis – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) 

        Guida sotto l’influenza dell’alcool per categorie particolari  L’art. 186-bis introduce un regime di tolleranza zero per alcune categorie di conducenti. 

        Per tali soggetti è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l. 

        Ciò significa che qualsiasi presenza di alcool nel sangue integra violazione amministrativa. 

                  A chi si applica

                  Il divieto riguarda: 

                  • neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente;

                  • conducenti di età inferiore a 21 anni; 

                  • conducenti professionali (autotrasporto persone o cose); 

                  • conducenti di veicoli di massa superiore a determinate soglie; 

                  • conducenti di autobus e mezzi destinati al trasporto di persone. 

                          Se il tasso supera 0,5 g/l, si applicano le sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S., con aggravanti specifiche. 

                          Note applicative

                          🔹 Per queste categorie non esiste “limite minimo tollerato”: il limite è 0,0. 

                          🔹 La violazione si configura anche con valori inferiori a 0,5 g/l. 

                          🔹 Per i neopatentati le sanzioni sono più severe e possono incidere sul percorso di consolidamento della patente. 

                          🔹 In caso di incidente, sono previste aggravanti. 

                          🔹 Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento comporta le stesse conseguenze previste per l’ipotesi più grave.