REVISIONE OBBLIGATORIA
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 80 – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Titolo III – Dei veicoli
Descrizione della norma
L’art. 80 del Codice della Strada stabilisce l’obbligo di sottoporre i veicoli a motore e i loro rimorchi a revisione periodica, al fine di verificarne:
-
le condizioni di sicurezza;
-
l’efficienza dei dispositivi meccanici;
-
il rispetto dei limiti di emissioni inquinanti;
-
la regolarità della documentazione.
La revisione è una verifica tecnica obbligatoria che garantisce che il veicolo sia idoneo alla circolazione.
Quando va fatta la revisione
Per autovetture, motocicli e ciclomotori:
-
prima revisione: dopo 4 anni dalla prima immatricolazione;
-
successive revisioni: ogni 2 anni.
Per veicoli adibiti a trasporto persone (taxi, NCC, autobus) e veicoli oltre determinate masse:
-
revisione annuale.
La scadenza è indicata sulla carta di circolazione.

Sanzioni previste
In caso di circolazione con revisione scaduta:
-
sanzione amministrativa pecuniaria;
-
annotazione sulla carta di circolazione;
-
sospensione del veicolo dalla circolazione fino alla nuova verifica con esito regolare.
Se il veicolo è già stato sospeso e viene nuovamente trovato in circolazione, la sanzione è più grave ai sensi art 80 c. 14.
Note applicative
🔹 La revisione deve essere effettuata prima della scadenza indicata sul libretto.
🔹 Non basta aver prenotato la revisione dopo la scadenza: il veicolo non può circolare se il termine è già decorso (salvo il tragitto per recarsi alla revisione, se debitamente prenotata).
🔹 In caso di esito “ripetere”, il veicolo può circolare solo per il percorso e tempo strettamente necessario alla regolarizzazione.
🔹 In caso di esito “sospeso”, il veicolo non può circolare fino alla nuova verifica con esito regolare.
🔹 La revisione non sostituisce la manutenzione ordinaria: è un controllo di idoneità, non un tagliando meccanico.


