SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO (Sospensione breve)
RIFERIMENTO NORMATIVO
Art. 218-ter – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) – “Sospensione della patente in relazione al punteggio”
Introdotto dall’art. 4 della Legge 25 novembre 2024, n. 177 (in vigore dal 14/12/2024)
Descrizione della norma
L’art. 218-ter del Codice della Strada introduce una sanzione accessoria automatica e di breve durata, collegata al punteggio residuo della patente al momento dell’accertamento di determinate violazioni.
La disposizione prevede che, qualora il conducente abbia un punteggio inferiore a 20 punti per precedenti decurtazioni, l’accertamento di specifiche violazioni comporti, oltre alla sanzione pecuniaria e alla decurtazione punti prevista per l’illecito, anche una sospensione temporanea della patente.
La durata della sospensione è graduata in funzione del punteggio residuo:
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7 giorni se il punteggio è inferiore a 20 ma pari o superiore a 10;
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15 giorni se il punteggio è inferiore a 10.
La misura si configura come strumento di rafforzamento del sistema della patente a punti: non interviene per l’azzeramento del punteggio (che comporta revisione), ma anticipa una risposta sanzionatoria in presenza di condotte reiterate o sintomatiche di scarsa affidabilità alla guida.
Ratio della norma
L’introduzione dell’art. 218-ter risponde all’esigenza di rafforzare il sistema della patente a punti, trasformandolo da mero strumento di decurtazione progressiva a meccanismo di intervento tempestivo nei confronti dei conducenti che presentano un punteggio ridotto.
La finalità della norma è:
✔️ anticipare la risposta sanzionatoria prima dell’azzeramento totale dei punti;
✔️ aumentare l’efficacia deterrente nei confronti dei conducenti con condotta reiteratamente non conforme;
✔️ rafforzare il principio di responsabilità personale nella guida;
✔️ migliorare la sicurezza stradale intervenendo sui soggetti statisticamente più esposti a comportamenti pericolosi.
La sospensione breve non ha natura punitiva in senso stretto, ma preventiva: mira a interrompere temporaneamente la circolazione del conducente che abbia dimostrato una progressiva perdita di affidabilità.

Note applicative
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La sospensione ex art. 218-ter è sanzione accessoria automatica e di breve durata, applicabile in aggiunta alla sanzione principale e alla decurtazione punti previste per la violazione accertata.
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Non sostituisce ma è in aggiunta alla sospensione “ordinaria” eventualmente prevista per la specifica violazione.
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Presupposto imprescindibile è la verifica del punteggio residuo del conducente al momento dell’accertamento tramite consultazione dell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida (ANAG).
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La misura si applica solo quando il punteggio è:
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inferiore a 20 punti (7 giorni se punteggio ≥10);
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inferiore a 10 punti (15 giorni).
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non incide sul meccanismo di revisione per azzeramento punti.
La misura ha natura immediata e si inserisce nel sistema delle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada.
Infrazioni che attivano la sospensione breve
La misura si applica in caso di accertamento di specifiche violazioni particolarmente rilevanti per la sicurezza stradale.
TRA LE PRINCIPALI:
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Mancato rispetto della precedenza Art. 145
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Passaggio con semaforo rosso o stop Art. 146
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Circolazione contromano (non in curva/dossi ) Art. 143
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Sorpasso vietato (nei casi meno gravi) Art. 148
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Inversione di marcia in condizioni pericolose Art. 154
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Mancato uso della cintura di sicurezza / Seggiolini Art. 172
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Uso del cellulare / smartphone alla guida Art. 173,
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Mancato uso del casco Art. 171
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Mancato rispetto distanza di sicurezza Art. 149
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Circolazione in autostrada in corsia di emergenza Art. 176
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Mancata precedenza ai pedoni sulle strisce Art. 191
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Conducenti a tolleranza zero con tasso alcolemico superiore a 0 e fino a 0,5 g/l Art. 186-bis


